CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA BREAK MACHINERY SRL

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Le parti concordano che la compravendita dei beni prodotti o commercializzati dal venditore sia disciplinata esclusivamente dalle seguenti condizioni generali.
1.2. Le condizioni generali saranno valide ed applicabili per tutti i rapporti presenti e futuri tra le parti ritenendo per ciò sufficiente un richiamo in ogni singola conferma d’ordine.

2. OGGETTO

2.1. I beni contrattuali sono quelli indicati nel catalogo del venditore o descritti nella conferma d’ordine.

3. PREZZI

3.1. Il prezzo è quello indicato dal venditore nella conferma d’ordine.
3.2. Sarà comunque a carico dell’acquirente qualsiasi costo suppletivo relativo a spese accessorie, dazi e / o ad altre imposte di qualsiasi genere e natura.

4. CONSEGNA, SPEDIZIONE, COLLAUDO, MESSA IN FUNZIONE, PASSAGGIO DEL RISCHIO E RISERVA DI PROPRIETÀ

4.1. Il termine per la consegna è quello indicato nella conferma d’ordine e deve considerarsi indicativo senza, quindi, che l’acquirente, in caso di ritardo, possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti del venditore.
4.2. Una volta che i beni compravenduti saranno ultimati, il venditore invierà all’acquirente una comunicazione di messa a disposizione con invito al ritiro degli stessi.
4.3. Il ritiro dovrà essere effettuato a cura e spese dell’acquirente giacché i beni si considerano consegnati presso gli stabilimenti o depositi del venditore e viaggiano sempre a rischio ed a carico dell’acquirente (vendita EXW). Sarà, quindi, onere dell’acquirente sottoscrivere idonea polizza assicurativa e porre in essere le azioni che riterrà opportune nei confronti del vettore o trasportatore.
4.4. Le parti, in ogni caso si riservano la facoltà di prevedere che il venditore sia responsabile e si faccia carico di tutti i rischi ed i costi di trasporto fino alla consegna nel luogo pattuito con l’acquirente e si faccia altresì carico di tutti i rischi ed i costi delle operazioni di sdoganamento (vendita DDP).
4.5. In caso di spedizione via mare, se concordato e confermato nella conferma di vendita, la consegna si intenderà effettuata sottobordo, presso il molo di carico del porto scelto dall’acquirente (vendita FAS). Tutte le fasi del trasporto, a partire da quelle di carico, come pure il noleggio, l’equipaggiamento e l’armamento della nave, saranno sotto la responsabilità dell’acquirente.
4.6. In caso di mancato ritiro della merce entro 15 giorni dalla messa a disposizione, il contratto sì intenderà risolto di diritto ai sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile, con facoltà in capo al venditore di incamerare eventuali pagamenti ricevuti a titolo di acconto sul maggior importo dovuto dall’acquirente a titolo di risarcimento danni.
4.7. Dalla messa a disposizione sino all’eventuale risoluzione di diritto del contratto, ogni rischio relativo ai beni compravenduti sarà a carico dell’acquirente.
4.8. Le merci sono vendute con la clausola di riserva della proprietà ai sensi ed effetti degli articoli 1523 e seguenti codice Civile, sicchè la proprietà delle merci fornite passerà al compratore solo quando questi ne avrà pagato integralmente il prezzo e nel caso di pagamento rateale, la proprietà passerà al compratore solo ad avvenuto pagamento dell’ultima rata. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, la venditrice avrà facoltà di considerare risolto il contratto ritirando le merci fornite e senza essere tenuta alla restituzione delle rate già pagate, che tratterrà a titolo di danno per l’uso e detenzione delle merci fornite, salvo i diritti alla liquidazione del maggior danno per lo stato delle merci all’atto della restituzione. La fornitura si intende inoltre eseguita con la clausola di cui all’art.2762 del codice civile. In caso di pignoramento, sequestro e qualsivoglia azione esecutiva o conservativa, il compratore dovrà darne immediata comunicazione alla venditrice ed avvisare l’Ufficiale Giudiziario della esistenza del presente atto di riservato dominio. Il compratore non potrà, finchè il prezzo non sia stato interamente soddisfatto, esercitare alcun atto di dominio sulle merci fornitegli dalla venditrice, né tantomeno alienarle o asportarle, salvo autorizzazione scritta della venditrice, dal locale ove sono installate. Il compratore si impegna inoltre a notificare al proprietario dell’immobile in cui verranno installate le merci il vincolo di riserva della proprietà al quale dette merci sono soggette, intendendosi la venditrice sollevata da responsabilità nei confronti di detto proprietario in mancanza di tale notifica. La responsabilità della custodia, conservazione ed utilizzazione delle merci viene assunta dal compratore che risponderà, in ogni caso, anche in quelli fortuiti quali incendio, furto ecc., per cui il medesimo si impegna a provvedere alla assicurazione di tutti i rischi delle merci. Resta facoltà della venditrice di inviare suo personale per controllare la detenzione delle merci alle condizioni convenute od effettuare ogni altro rilievo ritenuto necessario.
4.9. Dalla consegna fino al trasferimento di proprietà dei beni all’acquirente, quest’ultimo sarà tenuto a conservarla in luogo sicuro e protetto, con indicazione della proprietà ancora in capo al venditore.
4.10. A seguito del mancato pagamento con conseguente mancato trasferimento della proprietà dei beni, il venditore avrà diritto di richiedere in ogni momento all’acquirente di riconsegnarli a propria cura e spese. Qualora l’acquirente non ottemperasse a tale richiesta, entro il termine di 10 giorni, il venditore avrà la facoltà di pretenderne coattivamente la riconsegna.
4.11. Il collaudo è effettuato nello stabilimento BREAK MACHINERY SRL, prima della spedizione. L’Acquirente, ove lo richieda espressamente, ha diritto ad essere presente, in proprio o per delega, per il collaudo prima del ritiro del macchinario.
4.12. BREAK MACHINERY SRL assicura, per il montaggio dei macchinari oggetto del contratto di Compravendita, l’invio di proprio personale specializzato, per un periodo ed a costi stabiliti nel contratto stesso. BREAK MACHINERY SRL assicura inoltre, per la messa in funzione dei macchinari oggetto del contratto di Compravendita, l’invio di proprio personale specializzato, in conformità ai termini pattuiti nel contratto stesso. Spettano in ogni caso all’Acquirente le opere, gli allacciamenti, la manodopera e quant’altro occorrente per l’installazione ed il montaggio del macchinario oggetto del contratto di Compravendita.

5. PAGAMENTO, DIVIETO DI COMPENSAZIONE, DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE, ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

5.1. L’acquirente si impegna ad effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto entro i termini e secondo le modalità indicate nella conferma d’ordine.
5.2. L’acquirente non potrà in nessun caso sospendere, ritardare il pagamento del corrispettivo dovuto o compensarlo con eventuali controcrediti.
5.3. In caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata, l’acquirente decadrà dal beneficio del termine ai sensi dell’Art. 1186 del Codice Civile, con diritto del venditore di pretendere l’integrale pagamento del prezzo ancora dovuto, mentre il venditore avrà facoltà di sospendere, ai sensi dell’Art. 1460 del Codice Civile, eventuali ulteriori consegne.
5.4. In caso di inadempimento anche al termine di pagamento di cui all’art. 5.3, il veditore avrà la facoltà, finché non ottiene il pagamento del predetto importo, di non eseguire le obbligazioni a suo carico relative a tutti gli altri contratti eventualmente in essere tra le parti, ai sensi dell’Art. 1460 del Codice Civile, con facoltà di incamerare eventuali pagamenti ricevuti a titolo di acconto.
5.5. In caso di ritardo di pagamento, il venditore, avrà diritto di ottenere gli interessi moratori commerciali di legge.

6. DENUNCIA, QUALITA’ E GARANZIA

6.1. L’acquirente è tenuto a denunciare qualsiasi pretesa e/o vizio dei beni acquistati entro 8 giorni dalla consegna, a pena di decadenza; a tal fine saranno ritenute valide solamente le denunce pervenute entro il predetto termine tramite raccomandata AR o P.E.C.
6.2. La denuncia non sarà comunque ritenuta valida in mancanza di una descrizione circostanziata che permetta al venditore di eseguire un’eventuale verifica.
6.3. Qualsiasi danno o difetto apparente del bene venduto, nonché irregolarità nelle specificazioni dell’ordine, darà all’acquirente esclusivamente diritto di richiederne la sostituzione con esclusione di ogni responsabilità per danni diretti o indiretti.
6.4. Tuttavia l’acquirente non potrà richiedere la sostituzione del bene contestato, né la riduzione del prezzo o il risarcimento danni, qualora si trattasse di un difetto che afferisca ad un quantitativo inferiore al 3% dell’intera consegna.
6.5. BREAK MACHINERY SRL garantisce all’Acquirente, ma non ai suoi aventi causa, i macchinari prodotti oggetto del presente contratto di Compravendita per la durata di 12 mesi a decorrere da 15 giorni dalla data del documento di spedizione, solo sulle parti, e manodopera esclusa. Escluse parti soggette ad usura. Per parti soggette ad usura si intendono filtri (punzonati o microforati laser), raschietti, filtri a tela metallica, guarnizioni, filtri dell’olio, lubrificanti. Costo spedizione ricambi a Vostro carico. La garanzia consiste nella riparazione o sostituzione delle parti riconosciute difettose nella fabbricazione ad insindacabile giudizio di BREAK MACHINERY. L’eventuale sostituzione di componenti prevede la restituzione da parte dell’acquirente della parte difettosa presso lo stabilimento di Break Machinery (Grantorto Padova – Italia). La riparazione o la sostituzione di parti in garanzia non modifica in alcun modo i termini di scadenza della garanzia iniziale. La garanzia non si applica a parti risultate manomesse o danneggiate dall’Acquirente. Qualsiasi modifica alla macchina, non autorizzata dal produttore in forma scritta, invalida la Garanzia. L’Acquirente rinuncia a richiedere preventivamente danno o spese, compresi quelli derivanti dal temporaneo non uso del macchinario acquistato per tutto il tempo necessario per rimetterlo in efficienza. La garanzia non si estende in nessun caso alle parti che si siano consumate con il normale uso e si intende esclusa ove il guasto fosse stato provocato o ad esso avessero contribuito il cattivo uso del macchinario, modificazioni o riparazioni apportate dall’Acquirente, l’impiego di lubrificanti inadatti.

7. CESSIONE DEL CONTRATTO E TRASFERIMENTO DEI DIRITTI

7.1. Il venditore potrà cedere i contratti di vendita o trasferire parte o la totalità dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente contratto e da quelli di compravendita a terzi. Ogni trasferimento dell’acquirente, invece, potrà avvenire solo previo consenso scritto da parte del venditore.

8. CAUSA DI FORZA MAGGIORE

8.1. Le parti concordano che incendi, guasti meccanici, mancanza di corrente elettrica, epidemie, pandemie, blocco dei trasporti, decisioni delle autorità pubbliche, controversie di lavoro e sindacali, scioperi, agitazioni o comunque di fatti non dipesi dalla volontà del venditore che ostacolino o limitino il normale corso di produzione o di vendita, saranno ritenute cause di forza maggiore ai sensi dell’art. 1256 del Codice Civile.
8.2. Tuttavia, nell’ipotesi di cui all’art.8.1 qualora il venditore riesca a produrre una quantità inferiore della merce venduta. l’acquirente non avrà diritto a rifiutarne la consegna né a pretendere alcun risarcimento danni.

9. GIURISDIZIONE, LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE ESCLUSIVO E DEROGA A FAVORE DEL SOLO VENDITORE

9.1. Il presente contratto e quelli di compravendita da esso derivanti sono sottoposti alla giurisdizione esclusiva del Giudice Italiano, regolati esclusivamente dalla legge italiana, di cui al Codice Civile.
9.2. Per la risoluzione di qualsiasi controversia concernente il presente contratto e quelli di compravendita da esso derivanti, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Padova.
9.3. Il venditore avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di adire il giudice del luogo del domicilio dell’acquirente, con applicazione della legge locale, per il pagamento dei corrispettivi dovuti per la vendita dei beni disciplinati nel presente accordo. La versione italiana del presente contratto è considerata come originale e prevale su tutte le altre.

Si approvano specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile i seguenti articoli:

4.8. (riserva di proprietà);
5.3. – 5.4. (clausola risolutiva espressa ed eccezione di inadempimento altri contratti);
7.1. (cessione del contratto)
8.1. – 8.2. (cause di forza maggiore e divieto rifiutare consegna inferiore);
9.1. – 9.2. (Giurisdizione esclusiva, legge applicabile e Foro esclusivo).